Sez. 3, Sentenza n. 4967 del 04/04/2001 (Rv. 545527 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Reclami in materia di deliberazioni di iscrizione o cancellazione dall'albo e in materia disciplinare - Procedimento - Normativa applicabile.
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Il procedimento di reclamo contro le deliberazioni del consiglio nazionale dei dottori commercialisti, in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo ed in materia disciplinare, e l'appello avverso la sentenza che (in camera di consiglio) ha pronunciato su detto reclamo, si svolgono, ai sensi dell'art.28 del d.P.R. 1067/1953, secondo il rito camerale, con conseguente applicazione dei principi generali relativi ai procedimenti in camera di consiglio (art.737 e seguenti cod. proc. civ.). Ne deriva che, ai fini della tempestività dell'appello avverso la sentenza anzidetta, è sufficiente il rituale del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem nel termine di trenta giorni stabilito dal citato art.28, essendo irrilevante la mancata notificazione, nel medesimo termine, del ricorso stesso e del decreto di fissazione della udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)