Sez. U, Ordinanza n. 30785 del 30/12/2011 (Rv. 620141 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Deliberazioni in materia disciplinare del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Natura - Provvedimenti incidenti su situazioni di diritto soggettivo perfetto - Conseguenza - Impugnabilità dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
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Le deliberazioni rese in materia disciplinare dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - pur non avendo l'art. 32 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, riprodotto il precedente assetto di impugnativa dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, indicato dal previgente art. 28 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 - possono essere impugnate dinnanzi al tribunale, trattandosi di materia che coinvolge situazioni di diritto soggettivo perfetto, sottratte a discrezionalità amministrativa, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 32, DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)