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Sez. L, Sentenza n. 18500 del 20/09/2005 (Rv. 587426 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | Personale dipendente dell'INPS - Salario di professionalità previsto dal contratto collettivo decentrato del 1998 - Dipendenti in servizio presso l'INPS alla data del primo gennaio 1998 - Spettanza - Docenti di ruolo transitati alle dipendenze dell'INPS a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale in epoca successiva - Estensione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587426-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

In tema di docenti di ruolo in classi di concorso in esubero, transitati alle dipendenze dell'INPS, a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale alla stregua del d.m. n.135 del 19 marzo 1998 e dell'ordinanza ministeriale n.217 del 6 maggio 1998, tenuto conto che, in tema di trattamento economico per i dipendenti INPS, il salario di professionalità è attribuito, dalla contrattazione collettiva di settore, a coloro che erano in servizio presso l'INPS alla data del primo gennaio 1998, la citata ordinanza ministeriale n.217 del 1998, nel far riferimento ai trattamenti accessori previsti per il personale INPS, ha attribuito tali trattamenti alle medesime condizioni in presenza delle quali essi spettavano al personale INPS, così subordinandoli alla circostanza dell'essere in servizio presso l'istituto alla data del primo gennaio 1998 (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui il tenore della disposizione contenuta nell'art.6.2 dell'ordinanza ministeriale n.217 del 1998 non consentiva di dubitare che la norma avesse inteso approntare una tutela di tipo conservativo, onde garantire ai docenti transitati all'INPS la conservazione dell'anzianità maturata sino al momento del trasferimento, da essa non potendo desumersi che i docenti avessero acquisito il diritto a fruire dei benefici previsti dalla contrattazione collettiva INPS soltanto in favore di coloro che fossero già alle dipendenze dell'istituto in epoca non solo anteriore al loro passaggio, ma anche all'emanazione della citata ordinanza ministeriale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)