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Sez. L, Sentenza n. 16059 del 17/08/2004 (Rv. 577589 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Derogabilità del principio in relazione ai contratti integrativi per i dipendenti degli enti pubblici non economici - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'accordo integrativo provvisorio 8 luglio 1998 per i dipendenti dell'INPS prevedente la corresponsione del cosiddetto salario di professionalità in favore del personale in servizio alla data dell' 1 gennaio 1998.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577589-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, riservata al giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. Tale principio non subisce deroga riguardo ai contratti collettivi integrativi per i dipendenti degli enti pubblici non economici, atteso che l'art. 64, terzo comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che il ricorso per cassazione possa essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, non può trovare applicazione in relazione ai contratti collettivi integrativi di cui al precedente art. 40 dello stesso D.Lgs.(Nella specie, con riferimento all'interpretazione della clausola del contratto integrativo provvisorio 8 luglio 1998 per i dipendenti dell'INPS, che prevede la corresponsione dell'indennità denominata "salario di professionalità" in favore del personale in servizio alla data dell'1 gennaio 1998, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, trascurando il testuale riferimento temporale contenuto nella clausola in questione, aveva riconosciuto il diritto alla precedente indennità anche in relazione ai dipendenti assunti dopo tale data).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)