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Sez. 3, Sentenza n. 13169 del 04/10/2000 (Rv. 540729 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Scontro di due veicoli - Azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento - Proposizione da parte del terzo trasportato nei confronti del solo conducente dell'altro mezzo - Rinuncia tacita alla solidarietà - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540729-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

Nel caso di scontro tra veicoli, la proposizione dell'azione giudiziaria, per il conseguimento dell'intero risarcimento, da parte del terzo trasportato di uno dei mezzi, soltanto nei confronti del conducente dell'altro mezzo, non implica rinuncia tacita alla solidarietà, gravante su entrambi i conducenti, riconosciuti corresponsabili dello scontro, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall'art. 1311 cod. civ. (secondo le quali la presunzione di rinuncia alla solidarietà si verifica soltanto se il creditore rilasci quietanza "per la parte di lui", senza riserve per il credito residuo, ovvero se ha agito giudizialmente "pro quota", con l'adesione del debitore convenuto), con la conseguenza che il conducente che ha risarcito il danneggiato ha regresso nei riguardi dell'altro conducente nella misura del corrispondente grado di colpa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1311, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)