Sez. 3, Sentenza n. 7019 del 07/07/1999 (Rv. 528351 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Responsabilità civile da circolazione dei veicoli - Relativa obbligazione risarcitoria verso il danneggiato - Solidarietà fra responsabile assicurato ed assicuratore - Natura - Ragioni - Esistenza di altri corresponsabili - Estinzione mediante pagamento del credito del danneggiato da parte di un corresponsabile - Domanda di regresso di costui nei riguardi del corresponsabile assicurato - Ammissibilità - Sussistenza - Domanda di regresso contro l'assicuratore - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO
La solidarietà che, in forza dell'art. 18 della l. 24 dicembre 1990 n. 990, vincola il responsabile -assicurato ed il suo assicuratore nei confronti del danneggiato dipende esclusivamente dall'attribuzione "ex lege" allo stesso danneggiato, in deroga ai principi che regolano l'assicurazione per la responsabilità civile, dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore e si caratterizza come un'ipotesi di solidarietà atipica "ad interesse unisoggettivo", stante la diversità dei titoli per cui sono tenuti verso il danneggiato il responsabile e l'assicuratore, il primo obbligato "ex delicto", il secondo obbligato "ex lege". Ne discende che detta solidarietà, non essendo configurabile oltre i limiti della espressa previsione legislativa, deve ritenersi operante soltanto in favore del danneggiato, del quale rafforza la tutela, e non anche nei rapporti tra l'assicurato responsabile e gli altri soggetti con il medesimo coobbligati in quanto anch'essi responsabili del danno, con la conseguenza che, qualora uno di tali coobbligati risarcisca il danneggiato estinguendone il credito risarcitorio, l'azione di regresso resta da lui proponibile nei confronti del coobbligato assicurato e non anche nei confronti del suo assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1203 n. 3, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)