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Sez. L, Sentenza n. 26 del 10/01/1990 (Rv. 464746 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ACCERTAMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. SUBITO DAL LAVORATORE CREDITORE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALE - CRITERI - CONDIZIONI E QUALITÀ PERSONALI DELL'ASSICURATO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464746-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ACCERTAMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. SUBITO DAL LAVORATORE CREDITORE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALE - CRITERI - CONDIZIONI E QUALITÀ PERSONALI DELL'ASSICURATO - RILEVANZA.*

Ai fini del riconoscimento del maggior danno dovuto al creditore, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., per la svalutazione monetaria conseguente alla ritardata corresponsione della prestazione previdenziale, il giudice può utilizzare, oltre ai fatti notori, anche le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali dell'assicurato, nonché sulle modalità di impiego del denaro, per desumere dal loro complesso quali maggiori utilità la somma, se pagata tempestivamente dall'ente previdenziale, avrebbe potuto procurare al soggetto interessato. (Conf 703/88, mass n 457146).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)