Sez. L, Sentenza n. 703 del 27/01/1988 (Rv. 457146 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITI RELATIVI A PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ADEMPIMENTO TARDIVO - MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. DERIVANTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - MEZZI PROBATORI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITI RELATIVI A PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ADEMPIMENTO TARDIVO - MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. DERIVANTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - MEZZI PROBATORI.*
Ai fini del riconoscimento del maggior danno dovuto al creditore, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., per la svalutazione monetaria conseguente alla ritardata corresponsione della prestazione previdenziale, il giudice può utilizzare, oltre ai fatti notori, anche le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali dell'assicurato, nonché sulle modalità di impiego del denaro, per desumere dal loro complesso quali maggiori utilità la somma, se pagata tempestivamente dall'ente previdenziale, avrebbe potuto procurare al soggetto interessato. (V 9480/87, mass n 456584; (V 3509/86, mass n 446452; (V 2676/86, mass n 445738; (V 5555/81, mass n 416277).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)