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Sez. 3, Sentenza n. 2993 del 10/10/1972 (Rv. 360746 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DI UNA ORIGINARIA ISTANZA - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360746-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DI UNA ORIGINARIA ISTANZA - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI.*

Il solo fatto che nelle conclusioni finali, di cui allo art 189 cod proc civ, non sia stata riproposta una delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo non e sufficiente a far presumere che tale conclusione sia stata abbandonata dalla parte, qualora il giudice si convinca, soprattutto in base al comportamento processuale della parte stessa, che quest'ultima, malgrado la materiale omissione, abbia inteso tener ferma quella determinata richiesta o deduzione. (Conf 1096'70, mass n 346645).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)