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Sez. 3, Sentenza n. 1096 del 17/04/1970 (Rv. 346645 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - SPECIFICAZIONE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DI UNA ISTANZA - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346645-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - SPECIFICAZIONE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DI UNA ISTANZA - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI.*

Se e esatto in linea generale che una conclusione non riprodotta nell'udienza di cui all'art 189 cod proc civ deve presumersi abbandonata ove la parte abbia specificamente formulato ex novo tutte le conclusioni senza insistervi, e pur vero che tale principio e fondato sulla interpretazione della volonta delle parti e sulla presunzione per cui l'omissione di una istanza o di una deduzione specifica ne importi l'abbandono. Cio non esclude, quindi, che, se nel caso concreto vi siano elementi per convincersi che, malgrado l'omissione materiale, la parte abbia inteso insistere anche in quella determinata richiesta o deduzione, il giudice e obbligato a prenderla in esame. (V 3444-69 massima n 343547 2899-69 massima 342729 2678-69 massima 342349 2123-69 massima 341417 1444-69 massima 340217).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)