Sez. 1, Sentenza n. 3733 del 02/06/1988 (Rv. 458989 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DELLA PARTE - NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DELLA PARTE - NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Qualora il procuratore della parte defunta in primo grado si costituisca in Sede di gravame dichiarando in udienza il verificarsi di detto evento, o lo notifichi alle altre parti, avvalendosi dell'ultrattività del mandato, ed il giudice d'appello, pur prendendo atto dell'interruzione del processo, ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi, deve escludersi che tale provvedimento sia affetto da nullità rilevabile d'ufficio, tenuto conto che esso tende ad assicurare la rituale riattivazione del processo e non configura indebito Esercizio di poteri decisori. (V 3334/62; (V 1680/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)