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Sez. 2, Sentenza n. 10965 del 20/12/1994 (Rv. 489319 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Parte costituita a mezzo di procuratore - Morte della parte verificatasi nel corso del giudizio di primo grado - Omessa dichiarazione da parte del procuratore - Notifica dell'atto di appello presso il procuratore - Ritualità - Costituzione in appello di uno degli eredi e segnalazione da parte dello stesso dell'esistenza di un altro coerede - Necessità di integrazione del contraddittorio - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489319-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Nel caso in cui la morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata dichiarata dal suo procuratore, l'appello, a causa della verificatasi ultrattività della procura alle liti, è ritualmente notificato (entro l'anno di pubblicazione della sentenza) presso il procuratore medesimo, con la conseguenza che non sorge la necessità di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., fino a quando nel giudizio di appello si costituisca uno degli eredi, segnalando l'esistenza di un coerede. Ove ciò avvenga, ai fini processuali il decesso del dante causa deve intendersi come verificatosi all'atto della dichiarazione fattane dall'erede e si presenta dallo stesso momento la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro erede, ai sensi dell'art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., a pena di estinzione del procedimento. (In forza dell'enunciato principio la S.C., rilevato che nella specie l'estinzione non era stata eccepita, prima di ogni altra difesa, dall'appellato costituito, ha cassato la sentenza con cui la corte territoriale aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 331, l'inammissibilità del gravame per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)