Sez. 1, Sentenza n. 970 del 07/10/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157262 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - COLLEGIO GIUDICANTE - COMPOSIZIONE DIVERSA DA QUELLA DELL'UDIENZA ORIGINARIA - LEGITTIMITÀ.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - COLLEGIO GIUDICANTE - COMPOSIZIONE DIVERSA DA QUELLA DELL'UDIENZA ORIGINARIA - LEGITTIMITÀ.*
Qualora il dibattimento venga rinviato, prima dell'apertura, ad udienza fissa, il relativo giudizio può validamente svolgersi anche con un collegio diverso di quello dell'udienza originaria, trattandosi di rinvio equiparabile a quello a nuovo ruolo e, quindi, non implicante la necessità di tener ferma ed immutabile la composizione del collegio medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)