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Sez. 3, Sentenza n. 2916 del 29/02/1984 Ud. (dep. 29/03/1984) Rv. 163401 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - COLLEGIO GIUDICANTE - COMPOSIZIONE DIVERSA DA QUELLA DELLA UDIENZA PRECEDENTE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163401-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - COLLEGIO GIUDICANTE - COMPOSIZIONE DIVERSA DA QUELLA DELLA UDIENZA PRECEDENTE - LEGITTIMITÀ.*

Il rinvio del dibattimento ad udienza fissa disposto nella fase degli Atti preliminari al dibattimento costituisce un vero e proprio rinvio in senso tecnico. Alla nuova udienza pertanto il collegio giudicante può essere diversamente composto. (Conf mass n 157262; (Conf mass n 148062; (Conf mass n 143266; (Conf mass n 136713; (Conf mass n 134969; (Conf mass n 132354).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)