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Sez. L, Sentenza n. 11145 del 07/05/2008 (Rv. 603101 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali - Criterio legale di determinazione - Fondamento - Conseguenze in relazione agli oneri diretti ed agli oneri indiretti.
Stato
decisa il 2008-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603101-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

La determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali -in relazione al quale rilevano sia gli oneri diretti, afferenti direttamente alla lavorazione o all'azienda e comprensivi di quelli presunti (o riserva sinistri), sia quelli indiretti, afferenti alle spese generali dell'istituto e determinati percentualmente in relazione agli oneri diretti- è effettuata con criteri legali che consentono, attraverso i contributi del datore di lavoro, la totale copertura finanziaria dei costi dell'intervento previdenziale. Ne consegue che: con riferimento agli oneri diretti, essendo il sistema a ripartizione dei capitali di copertura, vanno inserite le rendite capitalizzate del periodo e non solamente i relativi ratei; con riferimento agli oneri indiretti, la percentuale di caricamento per il calcolo degli stessi va applicata sulla somma degli oneri diretti e di quelli presunti, altrimenti questi ultimi non contribuirebbero alla copertura degli oneri indiretti.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)