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Sez. U, Sentenza n. 9961 del 13/10/1997 (Rv. 508804 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Determinazione del tasso di premio specifico aziendale - Oneri cosiddetti indiretti - Computabilità.
Stato
decisa il 1997-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508804-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il tasso di premio specifico aziendale va determinato, così come il tasso medio nazionale delle singole lavorazioni, tenendo conto anche dei cosiddetti oneri indiretti (spese generali d'amministrazione, contributi obbligatori da erogare per legge a favore dello Stato o di altri enti, spese per la gestione speciale grandi invalidi, ecc.), in base al principio dettato dall'art. 39, comma secondo, e quarantesimo, comma terzo, d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione, e quindi anche prima dell'entrata in vigore della tariffa di cui al D.M. 18 giugno 1988, che ciò ha espressamente previsto.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)