Sez. 1, Sentenza n. 2518 del 09/04/1983 (Rv. 427378 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - NOZIONE DI TERZO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - FATTISPECIE - DANNEGGIATO CHE SIA PARENTE ANCHE DI UNO SOLO DEI COOBBLIGATI O RESPONSABILI - CONFIGURABILITÀ COME TERZO NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - NOZIONE DI TERZO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - FATTISPECIE - DANNEGGIATO CHE SIA PARENTE ANCHE DI UNO SOLO DEI COOBBLIGATI O RESPONSABILI - CONFIGURABILITÀ COME TERZO NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il danneggiato può considerarsi titolare del credito alla prestazione indennitaria e quindi dell'Azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice soltanto se non sia legato da vincolo di parentela nei confronti di tutte le persone obbligate o responsabili. Pertanto il danneggiato che sia parente anche di uno solo dei coobbligati non può invocare l'inesistenza di vincoli nei confronti di altro coobbligato per dedurne la titolarità di quel credito, il cui sorgere è oggettivamente e definitivamente precluso dalle caratteristiche del primo rapporto che impedisce al danneggiato di assumere verso l'assicuratore posizione e figura di terzo. (V 4949/80, mass n 408818; (V 4556/80, mass n 408394).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 992 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)