Sez. 2, Sentenza n. 41696 del 20/10/2011 Ud. (dep. 15/11/2011) Rv. 251489 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Limitazione uso del contante e dei titoli al portatore - Art. 12 D.L. n. 143 del 1991, conv. in l. n. 197 del 1991 - Possesso di carta di credito o documenti analoghi di provenienza illecita - Successiva utilizzazione - Concorso di reati - Configurabilità.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Le condotte criminose di possesso e successiva utilizzazione, al fine di profitto proprio o altrui, di carte di credito di provenienza illecita, integrano - attesa l'eterogeneità, sotto l'aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri - differenti ipotesi di reato, tra le quali è configurabile il concorso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)