Sez. U, Sentenza n. 22902 del 28/03/2001 Cc. (dep. 07/06/2001) Rv. 218871 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio - Art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con la legge n. 197 del 1991 - Previsione di distinte condotte criminose - Possesso di carta di credito o documenti analoghi di provenienza illecita e successiva loro utilizzazione - Concorso di reati - Configurabilità.
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Le condotte criminose, distintamente contemplate dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197, di possesso e successiva utilizzazione, al fine di profitto proprio o altrui, di carte di credito di provenienza illecita, integrano - attesa l'eterogeneità, sotto l'aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri - differenti ipotesi di reato, tra le quali è configurabile il concorso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)