Sez. 1, Sentenza n. 2587 del 21/10/1971 Ud. (dep. 21/04/1972) Rv. 120849 - 01
REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - IDONEITA DEGLI ATTI(ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - REATO IMPOSSIBILE - IDONEITA DELL'AZIONE - VALUTAZIONE IN CONCRETO CON GIUDIZIO EX AN TE.*
REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - IDONEITA DEGLI ATTI(ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - REATO IMPOSSIBILE - IDONEITA DELL'AZIONE - VALUTAZIONE IN CONCRETO CON GIUDIZIO EX AN TE.*
Ai fini del reato impossibile l'idoneita o l'inidoneita dell'Azione deve essere valutata in concreto, sia pure con giudizio ex ante e non ex post, nel senso che il giudice deve riportarsi al momento in cui l'Azione venne posta in essere, tenendo conto delle circostanze in quel momento conoscibili; la inidoneita del mezzo, quindi, si deve valutare non in relazione agli ostacoli fortuiti o volontari incontrati o sopravvenuti, e tanto meno in relazione al mancato conseguimento dell'intento, bensi in ordine al modo con cui l'agente determino la propria condotta.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)