Sez. 2, Sentenza n. 1865 del 14/05/1975 (Rv. 375534 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - IMPUGNAZIONI SEPARATE - IMPUGNAZIONE SUCCESSIVA - FORME - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - NECESSITA - OMISSIONE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI SEPARATE - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - IMPUGNAZIONI SEPARATE - IMPUGNAZIONE SUCCESSIVA - FORME - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - NECESSITA - OMISSIONE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI SEPARATE - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
Il principio posto dall'art 335 cod proc civ, per il quale tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo, non costituisce una deroga all'altro principio posto dall'art 333 dello stesso codice, per il quale le parti che hanno ricevuto la notificazione della impugnazione debbono proporre la loro eventuale impugnazione, a pena di decadenza, in via incidentale, ne sostituisce all'Onere posto a carico delle parti un Obbligo di ufficio di riunione delle impugnazioni. Al contrario la parte che, per un qualsiasi motivo (impugnazione contemporanea, omessa o invalida notifica a un litisconsorte, insussistenza di litisconsorzio necessario in cause scindibili) non ha ricevuto la notificazione ed ha, quindi, proceduto ad impugnazione separata, deve riproporre, sia pure con un richiamo per relationem, la propria impugnazione in via incidentale dopo che ha avuto la possibilita di constatare che in questa Forma, appunto, doveva essere proposta. L'inosservanza, da parte del giudice, dell'Obbligo di riunione delle impugnazioni separatamente proposte, quando difetti l'istanza relativa e la riproposizione per relationem della seconda impugnazione, non comporta un motivo di nullita della pronuncia sulla prima impugnazione, e, d'altra parte, non consente una separata pronuncia sulla seconda, che diviene improcedibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)