Sez. 1, Sentenza n. 5377 del 19/06/1987 (Rv. 453969 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - DECORRENZA.*
La notifica dell'appello principale, venga essa eseguita a norma dell'art. 330 o degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., rende applicabile la disciplina del successivo art. 333 che prescrive a tutte le parti cui l'impugnazione è stata notificata di proporre le loro impugnazioni, a pena di decadenza, in via incidentale nello stesso processo e non, quindi, nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., ed è irrilevante, a tal fine, la presenza o meno di una pluralità di parti in causa, sia essa scindibile o inscindibile. (V 4558/79, mass n 401062; (V 1865/75, mass n 375534).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 333
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)