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Sez. 2, Sentenza n. 24564 del 31/10/2013 (Rv. 628685 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO | Domanda iniziale di adempimento di obbligo contrattuale - Successiva domanda di risoluzione del contratto per effetto di clausola risolutiva espressa - Proponibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628685-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO

Il creditore, dopo aver promosso il giudizio per ottenere l'adempimento del contratto, può, in corso di causa, dichiarare che intende valersi della clausola risolutiva espressa, trattandosi di facoltà riconducibile allo "ius variandi" ammesso in generale dall'art. 1453, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453 com. 1, Cod. Civ. art. 1453 com. 2, Cod. Civ. art. 1453 com. 3, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)