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Sez. 2, Sentenza n. 423 del 12/01/2007 (Rv. 594491 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di risoluzione di diritto - Domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale proposta per la prima volta in appello - Domanda nuova - Configurabilità Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594491-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, ex art. 1453 cod. civ., tendendo ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, differisce sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui all'art. 1456 cod. civ., tendente ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo (nel caso di specie, mancata stipula del contratto definitivo nel termine convenuto) previsto dalle parti come determinante per la sorte del rapporto. Ne consegue che, ove la domanda di risoluzione ex art.1453 cod. civ.sia stata proposta per la prima volta in appello, deve considerarsi domanda nuova, e pertanto preclusa a norma dell'art. 345 cod.proc.civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)