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Sez. 2, Sentenza n. 2814 del 02/10/1972 (Rv. 360515 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - NATURA PRIVATISTICA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360515-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - NATURA PRIVATISTICA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I contratti collettivi di lavoro, stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, hanno natura privatistica, per cui la loro interpretazione, soggetta ai comuni criteri di ermeneutica, e devoluta al giudice di merito e non e sindacabile in Sede di legittimita se non sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. (V 1497'72, mass n 358169).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)