Sez. 2, Sentenza n. 2814 del 02/10/1972 (Rv. 360515 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - NATURA PRIVATISTICA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - NATURA PRIVATISTICA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
I contratti collettivi di lavoro, stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, hanno natura privatistica, per cui la loro interpretazione, soggetta ai comuni criteri di ermeneutica, e devoluta al giudice di merito e non e sindacabile in Sede di legittimita se non sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. (V 1497'72, mass n 358169).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)