Sez. 6, Sentenza n. 1044 del 21/03/1995 Cc. (dep. 07/07/1995) Rv. 202815 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - Forma del provvedimento | Necessità di fissazione di udienza - Esclusione - Ragione.
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - Forma del provvedimento
La previsione della forma di ordinanza prevista per il sequestro conservativo (art. 317 comma 1 cod. proc. pen.) non implica la necessità del contraddittorio, e quindi la effettuazione di una udienza, per l'adozione della misura, giacché, come è dato ricavare dall'art. 125 cod. proc. pen., a differenza della materia civile, non esiste nel codice di rito penale, il principio, peraltro solo tendenziale, che alla forma della ordinanza sia connesso il divieto di provvedere "inaudita altera parte". L'art. 317 comma 1 cit. impone soltanto che, nell'instaurato rapporto processuale, il giudice deve procedere all'autorizzazione della misura su richiesta dal pubblico ministero o della parte civile e, perciò, con provvedimento "de plano", in ordine al quale il contraddittorio è eventuale e posticipato al momento della introduzione dell'impugnazione per riesame, di cui all'art. 318 cod. proc. pen., cui peraltro non è collegata alcuna sospensione dell'esecuzione del provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 317 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)