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Sez. 5, Sentenza n. 2816 del 10/06/1999 Cc. (dep. 01/09/1999) Rv. 214472 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - FORMA DEL PROVVEDIMENTO | Necessità di fissazione di udienza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214472-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - FORMA DEL PROVVEDIMENTO

L'ordinanza con la quale viene disposto il sequestro conservativo non necessita per la sua esecuzione di un'apposita udienza per la istaurazione del contraddittorio e dunque nessuna preventiva notifica del titolo che dispone la misura cautelare deve essere fatta al debitore. Infatti, a differenza della materia civile, non esiste nel codice di rito penale il principio che alla forma della ordinanza sia connesso il divieto di provvedere "inaudita altera parte", dal momento che l'art 317 comma primo cod.proc.pen. impone solo che, nell'instaurato rapporto processuale, il giudice deve procedere all'autorizzazione della misura con provvedimento "de plano"(su richiesta del PM o della parte civile), in ordine al quale il contraddittorio è eventuale e posticipato al momento della impugnazione per riesame, cui peraltro non consegue sospensione della esecuzione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)