Sez. L, Sentenza n. 5585 del 14/10/1988 (Rv. 460145 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - MOTIVAZIONE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - PORTATA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - MOTIVAZIONE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - PORTATA.*
L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sono riservate al giudice del merito, il quale è però tenuto a giustificare le determinazioni adottate al riguardo mediante congrua e corretta motivazione, che, se non deve contenere l'espressa confutazione di ciascuno degli elementi contrari alla soluzione accolta, deve tuttavia consentire la verifica che le risultanze probatorie siano state esaminate ed apprezzate non già singolarmente e separatamente l'una dall'altra ma in modo unitario e globale, per modo che la decisione costituisca il risultato di una sintesi logica del complesso delle prove offerte dalle parti. (V 1619/87, mass n 451030).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)