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Sez. 2, Sentenza n. 1619 del 14/02/1987 (Rv. 451030 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI VALUTARE LE RISULTANZE RITENUTE DECISIVE DALLA PARTE - VIOLAZIONE - OGGETTO DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - APPREZZAMENTO DI DETTE RISULTANZE ALL'ESITO DELLA VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451030-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI VALUTARE LE RISULTANZE RITENUTE DECISIVE DALLA PARTE - VIOLAZIONE - OGGETTO DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - APPREZZAMENTO DI DETTE RISULTANZE ALL'ESITO DELLA VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il potere discrezionale del giudice di merito nella scelta e nella valutazione degli elementi probatori - con conseguente Mancanza di un dovere di esame di tutte le risultanze e di confutazione dettagliata delle singole argomentazioni svolte dalle parti - incontra un limite nell'Obbligo del giudice stesso di valutare quelle risultanze di cui la parte deduca la decisività, salvo ad escluderne la Rilevanza in concreto, indicando, sia pure succintamente, le ragioni del suo convincimento, sicché la violazione di tale Obbligo è soggetta al Sindacato di legittimità che non può essere, invece, esteso all'apprezzamento espresso in esito alla valutazione. (V 6460/82, mass n 424095; (V 455/70, mass n 345454; (V 849/69, mass n 339199).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)