Sez. 1, Sentenza n. 4836 del 03/05/1991 (Rv. 471943 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - In genere | Accertamento di un vizio di extrapetizione a carico della sentenza di primo grado effettuato dal giudice di appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione.
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - In genere
Il giudice d'appello, che accerti un vizio di extrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)