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Sez. 2, Sentenza n. 15373 del 01/12/2000 (Rv. 542350 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Omessa pronuncia su una domanda - Obbligo del giudice di appello di provvedere - Sussistenza - Tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice.
Stato
decisa il 2000-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542350-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Il giudice di appello non può rimettere la causa al giudice di primo grado che ha omesso di provvedere su una domanda, e deve invece pronunciare sulla medesima, perché le ipotesi previste dall'art. 354 cod. proc. civ. sono tassative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)