Sez. 2, Sentenza n. 15373 del 01/12/2000 (Rv. 542350 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Omessa pronuncia su una domanda - Obbligo del giudice di appello di provvedere - Sussistenza - Tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il giudice di appello non può rimettere la causa al giudice di primo grado che ha omesso di provvedere su una domanda, e deve invece pronunciare sulla medesima, perché le ipotesi previste dall'art. 354 cod. proc. civ. sono tassative.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)