Sez. 6, Sentenza n. 6484 del 14/04/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159906 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - TESTIMONI - INCAPACITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE - DICHIARAZIONI RESE DA IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - UTILIZZABILITÀ - LIMITE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - TESTIMONI - INCAPACITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE - DICHIARAZIONI RESE DA IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - UTILIZZABILITÀ - LIMITE.*
Il divieto di assumere come testimoni gli imputati dello stesso reato o di reato connesso non implica che le dichiarazioni di dette persone non possano essere discrezionalmente apprezzate dal giudice nell'ambito dei poteri di valutazione delle prove. L'art. 465 cod. proc. pen., con riferimento alle dichiarazioni anzidette, consente anzi la loro lettura in dibattimento, per modo che da esse il giudice è legittimato a trarre validi elementi di prova per la formazione del suo convincimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 465 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)