Sez. 5, Sentenza n. 2015 del 03/12/1984 Ud. (dep. 27/02/1985) Rv. 168061 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - IN GENERE - TESTIMONI IN QUANTO IMPUTATI NELLO STESSO REATO - ASSUNZIONE - DIVIETO - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COIMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - IN GENERE - TESTIMONI IN QUANTO IMPUTATI NELLO STESSO REATO - ASSUNZIONE - DIVIETO - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL COIMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*
Il divieto di assumere come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso non implica che le dichiarazioni di dette persone non possano essere liberamente apprezzate dal giudice nell'ambito del suo potere discrezionale di valutazione delle prove, tanto più che la norma di cui all'art. 465 cod. proc. pen. consente la lettura nel dibattimento delle suddette dichiarazioni si che da esse il giudice possa trarre elementi per la formazione del suo convincimento. (V mass n 159906; (V mass n 152433; (V mass n 151901).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 465 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)