Sez. 3, Sentenza n. 35602 del 07/06/2016 Ud. (dep. 29/08/2016) Rv. 268005 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Attività di cava - Conformità agli strumenti urbanistici - Necessità - Attività svolta su una superficie superiore rispetto a quella autorizzata - Conseguenze.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
L'attività di apertura e coltivazione di cava, pur non essendo subordinata al potere di controllo comunale, deve comunque svolgersi nel rispetto della pianificazione del territorio, potendosi configurare, in caso contrario, la contravvenzione di cui all'art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per una attività di cava su una superficie superiore a quella autorizzata, tale da determinare un mutamento dell'assetto territoriale, con la conseguente modifica dello stato dei luoghi e della destinazione d'uso).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)