Sez. 3, Sentenza n. 26140 del 21/03/2002 Ud. (dep. 09/07/2002) Rv. 222415 - 01
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE | Concessione edilizia - Necessità - Esclusione- Realizzazione in zona non consentita - Reato di cui all'art. 20 lett.a) legge n. 47 del 1985 - Configurabilità.
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE
L'attività di apertura e coltivazione di cava non richiede il preventivo rilascio della concessione edilizia, non essendo subordinata al preventivo controllo dell'autorità comunale, ma la stessa deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, ovvero in caso di svolgimento della stessa in zona non consentita, la violazione dell'art. 20 lett. a) della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)