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Sez. L, Sentenza n. 3961 del 02/05/1996 (Rv. 497297 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE | Natura - Conseguenze - Mancato rispetto del termine - Costituzione dell'appellato - Ammissibilità - Diritto di quest'ultimo al rimborso delle spese giudiziali da parte del soccombente - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497297-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE

Nel rito del lavoro, la costituzione dell'appellato mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, da effettuarsi entro il termine previsto dall'art. 436, primo comma, cod. proc. civ., si configura come un'onere per l'appellato e non già come una modalità essenziale per la costituzione; ne consegue che, quantunque dall'inottemperanza al predetto onere scaturiscano preclusioni e decadenze, non può negarsi all'appellato che non si sia costituito tempestivamente in giudizio la facoltà di operare la costituzione dopo la scadenza del termine di legge, sia pure al solo fine di esercitare il suo diritto di difesa in sede di discussione orale, con l'ulteriore conseguenza che, qualora l'esito della lite sia a lui favorevole, è del tutto legittima la condanna del soccombente al rimborso, in favore del medesimo appellato, delle spese realmente sopportate come pure dei diritti di procuratore ed onorari di avvocato in relazione ai compiti espletati dal difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)