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Sez. L, Sentenza n. 14091 del 26/10/2000 (Rv. 541226 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Termine per la costituzione dell'appellante incidentale - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione incidentale - Rispetto del termine per la notificazione della memoria contenente l'appello incidentale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541226-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE

Nel rito del lavoro la costituzione tardiva (cioè non effettuata almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione) dell'appellante incidentale comporta la decadenza dello stesso dal potere di impugnazione anche nell'ipotesi in cui il suddetto termine sia stato rispettato con riferimento alla notificazione dell'atto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)