Sez. 6, Sentenza n. 42784 del 10/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001) Rv. 220596 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - MISURE COERCITIVE E SEQUESTRO | Detenzione sofferta nel territorio italiano per fini estradizionali - Computabilità ai fini della decorrenza del termine massimo di fase delle indagini preliminari nel procedimento pendente in Italia per lo stesso fatto, attivato a norma dell'art. 9 cod.pen. - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - MISURE COERCITIVE E SEQUESTRO
Il periodo di detenzione sofferto nell'ambito di procedura di estradizione attivata da richiesta di Stato estero per reato commesso nel suo territorio non rileva ai fini del computo del termine di durata della custodia cautelare, relativo alla fase delle indagini preliminari avviate per lo stesso fatto a seguito di rinuncia all'estradizione da parte dello Stato estero e di richiesta di procedimento avanzata dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art.9 cod.pen., data l'eterogeneità dei rispettivi titoli custodiali - essendo la misura emessa nel procedimento di estradizione esclusivamente funzionale all'eventuale consegna dell'estradando allo Stato richiedente - e l'inapplicabilità dell'art. 297 cod.proc.pen., che presuppone l'esistenza di uno o più procedimenti in cui siano state adottate più misure cautelari per lo stesso fatto o per fatti connessi sotto i profili da quest'ultime disposizioni indicati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 716, Cod. Pen. art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)