Sez. 6, Sentenza n. 4497 del 18/11/1997 Cc. (dep. 07/01/1998) Rv. 210053 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - MISURE COERCITIVE E SEQUESTRO | Termini di durata delle misure coercitive - Applicabilità della disciplina degli artt. 303 e 308 cod. proc. pen. - Configurabilità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - MISURE COERCITIVE E SEQUESTRO
In tema di misure coercitive applicate ex art. 714 cod. proc. pen. ai fini della estradizione per l'estero, è inapplicabile la normativa generale circa i termini di durata delle misure, di cui agli artt. 303 e 308 cod. proc. pen., essendo tale materia regolata, in via di specifica, dal quarto comma del predetto art. 714, che prevede la revoca della misura coercitiva se dalla esecuzione di essa è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole alla estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione, sia trascorso un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 308 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)