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Sez. 3, Sentenza n. 17708 del 19/07/2013 (Rv. 628941 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Difesa del convenuto che prospetti l'infondatezza della domanda dell'attore - Facoltà dell'attore di proporre una nuova domanda - Ammissibilità - Condizioni - Carattere consequenziale rispetto alla difesa del convenuto.
Stato
decisa il 2013-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628941-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

L'art. 183 cod. proc. civ., quarto comma, cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma del 2006, nonché l'attuale quinto comma della stessa norma, consentono che l'attore possa introdurre una nuova domanda, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa "in iure" o "in facto" che alleghi l'infondatezza della domanda originaria, ferma restando la necessità che la nuova domanda assuma carattere consequenziale e, dunque, che la mera difesa svolga rispetto ad essa funzione di elemento costitutivo. Ne consegue che, ove l'attore abbia proposto domanda ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., la contestazione del convenuto sulla effettiva conclusione del contratto, legittima la proposizione, da parte dell'attore, di domanda per il riconoscimento di una responsabilità precontrattuale fondata sulla mancata conclusione del contratto, oggetto della difesa del convenuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)