Sez. U, Sentenza n. 3567 del 14/02/2011 (Rv. 616565 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Art. 183 cod. proc. civ. previgente applicabile "ratione temporis" - Domanda riconvenzionale del convenuto - Eccezione di prescrizione proposta dall'attore - Termine di decadenza - Prima udienza di trattazione ex art. 183 cod. proc. civ. - Proponibilità nelle memorie ex art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
L'art. 183 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006, applicabile "ratione temporis", dispone, al quarto comma, che nella prima udienza di trattazione l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto ed entrambe le parti possono precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate. Pertanto ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il "thema decidendum".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)