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Sez. 3, Sentenza n. 37493 del 10/06/2003 Cc. (dep. 02/10/2003) Rv. 226316 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Piani urbanistici - Momento di rilevanza ai fini penali - Individuazione - Periodo di salvaguardia - Adozione del piano - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226316-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia urbanistica, a seguito della adozione dei piani urbanistici, ovvero dal momento in cui l'organo amministrativo competente delibera formalmente il piano e lo pubblicizza, onde consentire la presentazione delle osservazione da parte dei soggetti interessati, entrano in vigore le misure di salvaguardia, con lo scopo di impedire che antecedentemente alla approvazione del piano vengano eseguiti interventi che compromettano gli assetti territoriali previsti dal piano stesso, così che integrano la violazione dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) gli interventi posti in essere dopo la adozione ed antecedentemente alla approvazione del piano ed eseguiti in contrasto con le misure di salvaguardia

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)