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Sez. 3, Sentenza n. 6891 del 25/10/2016 Cc. (dep. 14/02/2017) Rv. 269298 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Piani urbanistici - Momento di rilevanza ai fini penali - Individuazione - Periodo di salvaguardia - Adozione del piano - Sufficienza.
Stato
decisa il 2016-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269298-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia urbanistica, a seguito della adozione dei piani urbanistici - ovvero dal momento in cui l'organo amministrativo competente delibera formalmente il piano e lo pubblicizza - onde consentire la presentazione delle osservazione da parte dei soggetti interessati - entrano in vigore le misure di salvaguardia, con lo scopo di impedire che antecedentemente alla approvazione del piano vengano eseguiti interventi che compromettano gli assetti territoriali previsti dal piano stesso; ne consegue che integrano la violazione dell'art. art. 44, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, gli interventi posti in essere dopo la adozione ed antecedentemente alla approvazione del piano, eseguiti in contrasto con le misure di salvaguardia.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)