Sez. 1, Sentenza n. 1145 del 08/06/1965 (Rv. 312209 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - INIZIATIVA PROCESSUALE DEL CONVENUTO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ESCLUSIONE.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - AMMINISTRAZIONE DEI BENI E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'INCAPACE - PATRIA POTESTA - ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - INIZIATIVA PROCESSUALE DEL CONVENUTO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ESCLUSIONE.*
Il compimento di un atto di iniziativa processuale nel corso di un procedimento non e sufficiente a modificare la posizione che la parte ha assunto all'inizio del procedimento stesso, si che il convenuto, che compie tale atto, non si trasforma, per cio, in attorè pertanto l'Esercizio del potere d'iniziativa processuale della parte convenuta non puo essere compreso nell'attivita di promozione di giudizi per la quale l'art.320 cod.civ. richiede, nell'interesse dei minori, l'autorizzazione del giudice tutelare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)