Sez. 2, Sentenza n. 4778 del 21/07/1980 (Rv. 408597 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTA DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - PER L'ESERCIZIO DEL POTERE D'INIZIATIVA PROCESSUALE DELLA PARTE CONVENUTA - ESCLUSIONE - ATTIVITA DI PROMOZIONE DI GIUDIZI E ATTIVITA DI INIZIATIVA PROCESSUALE - EQUIVALENZA - ESCLUSIONE.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTA DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - PER L'ESERCIZIO DEL POTERE D'INIZIATIVA PROCESSUALE DELLA PARTE CONVENUTA - ESCLUSIONE - ATTIVITA DI PROMOZIONE DI GIUDIZI E ATTIVITA DI INIZIATIVA PROCESSUALE - EQUIVALENZA - ESCLUSIONE.*
Il compimento di un atto di iniziativa processuale nel corso di un procedimento non e sufficiente a modificare la posizione che la parte ha assunto all'inizio del procedimento stesso, si che il convenuto, che compie tale atto, non si trasforma, per cio, in attore; pertanto l'Esercizio del potere d'iniziativa processuale della parte convenuta non puo essere compreso nell'attivita di promozione di giudizi per la quale l'art 320 cod civ richiede, nell'interesse dei minori, l'autorizzazione del giudice tutelare. (Conf 1145/65, mass n 312209).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)