Sez. 6, Sentenza n. 12441 del 09/10/1985 Ud. (dep. 24/12/1985) Rv. 171442 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - IUS DEFENDENDI DA PARTE DELL'IMPUTATO - LIMITI.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - IUS DEFENDENDI DA PARTE DELL'IMPUTATO - LIMITI.*
L'imputato, nell'Esercizio del suo "ius defendendi", legittimamente può negare, anche mentendo, la veridicità di testimonianze a lui sfavorevoli. L'implicita accusa di falsa testimonianza e calunnia nei confronti degli accusatori costituisce una conseguenza non voluta e soltanto indiretta dell'atteggiamento difensivo del reo, il cui animus defendendi esclude la punibilità del reato. Quando, però, l'imputato, oltre a negare la veridicità dei fatti a lui sfavorevoli, assume iniziative dirette a riversare su di loro specifiche accuse di falsa testimonianza o di calunnia, pur sapendoli innocenti, e ne deriva la possibilità di inizio di un procedimento penale, si è al di fuori del mero Esercizio del diritto di difesa e ricorrono tutti gli elementi costitutivi del delitto di calunnia. (Conf mass n 165988; (Conf mass n 157706; (Conf mass n 149810).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)