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Sez. 2, Sentenza n. 7075 del 31/03/1981 Ud. (dep. 16/07/1981) Rv. 149810 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - INCOLPAZIONE DA PARTE DELLO IMPUTATO NEL CORSO DI UN INTERROGATORIO AVANTI ALL'A.G. - CONFIGURABILITÀ DELLA CALUNNIA.*
Stato
decisa il 1981-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149810-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - INCOLPAZIONE DA PARTE DELLO IMPUTATO NEL CORSO DI UN INTERROGATORIO AVANTI ALL'A.G. - CONFIGURABILITÀ DELLA CALUNNIA.*

Nel delitto di calunnia la falsa incolpazione può anche essere espressa da un imputato nel corso del suo interrogatorio; il diritto di mentire è riconosciuto infatti all'imputato solo nei limiti della attenuazione o esclusione della propria responsabilità, senza estendersi fino alla formulazione di false accuse a carico di persone innocenti. (Conf mass n 145526; (Conf mass n 145388; (Conf mass n 145034).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)