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Sez. 3, Sentenza n. 26883 del 10/11/2008 (Rv. 605388 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo spettante a soggetti danneggiati da trasfusioni ai sensi della legge n. 210 del 1992 - Danno non patrimoniale "ex" art. 2059 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605388-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La ritardata erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, previsto dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, non configura un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., che riguarda le ipotesi in cui sia leso un valore inerente la persona, atteso che tale valore viene già tutelato, nella specie, mediante l'erogazione dell'indennizzo stesso.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)