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Sez. L, Sentenza n. 7912 del 17/04/2015 (Rv. 635121 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Ritardata erogazione dell'indennizzo ex art. 1, della legge n. 210 del 1992 - Danno non patrimoniale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635121-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In ipotesi di ritardata corresponsione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, previsto dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, non è configurabile il risarcimento di un danno non patrimoniale, essendo il valore inerente la persona già tutelato mediante l'erogazione dello stesso indennizzo, nonché dei relativi accessori.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)