Sez. 2, Sentenza n. 2390 del 12/03/1994 (Rv. 485676 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - In genere | Divieto di aprire vedute dirette e balconi - Cessazione nel caso di fondi confinanti con la via pubblica - Nozione - Fattispecie.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - In genere
Con riguardo alla norma dell'art. 905, ultimo comma, cod. civ., per cui il divieto di aprire vedute dirette e balconi cessa allorché tra i fondi vi sia una via pubblica, questa non deve necessariamente separare i due fondi, richiedendosi che essi siano confinanti con la via pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione. (Nella specie la C.S. in base all'enunciato principio ha annullato la decisione di merito che aveva ritenuto operante il divieto relativamente ad un pianerottolo prospettante sulla proprietà confinante, non essendovi tra le case di proprietà delle parti una strada pubblica, ancorché risultasse accertato che entrambe le costruzioni si aprivano sulla stessa via e fronteggiandosi ad angolo retto si toccavano per uno spigolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)